La stagione estiva è iniziata e proprio in questo frangente diventa fondamentale avere la certezza di essere in regola con tutte le scadenze, prima di mettersi in mare rischiando pesanti sanzioni.

Le dotazioni di bordo obbligatorie hanno generalmente termini di scadenza e di revisione da rispettare, ed è in questo caso fondamentale crearsi uno scadenziario in maniera da navigare sempre in sicurezza ed in regola.

Ecco quindi la lista delle 10 cose da controllare prima di prendere il mare.

Patente Nautica

Può sembrare banale ma spesso la prima grossa dimenticanza che i diportisti compiono è quella di non rinnovare la patente nautica. Essa ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o del rinnovo, Il periodo è ridotto ad anni cinque per coloro che hanno superato i 60 anni. La patente scaduta può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l’ufficio marittimo o quella Provinciale (ex MCTC) che l’ha rilasciato, senza tener conto della data di scadenza.

Certificato di sicurezza

La seconda cosa da controllare è sicuramente il certificato di sicurezza. Quando bisogna rinnovarlo? Per le imbarcazioni o unità nuove – con marchio CE – appartenenti alle categorie C e D ha una validità di 10 anni, mentre per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B la validità del certificato è di otto anni.

Per entrambe le tipologie di unità, e per quelle certificate con la 50/1971, le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni, ma possono essere fatte anche prima della scadenza. Quelle occasionali, ogni qualvolta si renda necessario. A occuparsi del rilascio del certificato di sicurezza per le barche deve essere un organismo ufficiale notificato dalla Commissione Europea come l’ANS, al fine di ottenere il documento che attesta la rispondenza dell’unità da diporto alle disposizioni di cui all’articolo 50 del D.M. 146/2008.

Licenza di navigazione

La licenza di navigazione non è soggetta a visto periodico. Secondo quanto previsto dal codice della nautica essa va sostituita quando cambia l’ufficio di iscrizione, le caratteristiche tecniche, il motore (per le unità con motore entrobordo) e l’abilitazione alla navigazione.

Licenza di esercizio RTF e scadenze

Le unità da diporto che hanno a bordo una stazione radio-ricevente VHF, devono essere munite della licenza di esercizio Rtf. La licenza VHF ha una validità di 10 anni ed è nominale del proprietario, ciò vuol dire che se la barca cambia proprietario va rifatta. A bordo, se l’apparato viene utilizzato per corrispondenza pubblica, deve essere redatto un contratto con una concessionaria a scelta (Telemar ,I.T.S. – Servizi Marittimi e Satellitari, Tefin o Soc. Arimar) per il servizio. Per le licenze di esercizio RTF, come per tutti gli altri adempimenti, le operazioni vanno eseguite attraverso lo STED.

Certificato limitato di RTF

Il certificato limitato di RTF non è soggetto a revisione né a scadenza. Il certificato limitato di radiotelefonista, valido per le navi (anche unità da diporto) di stazza lorda fino a 150 tonnellate e aventi stazioni di potenza non superiore ai 60 W, previsto dai D.M. 10.8.65 e D.M. 2.1.70, si consegue senza esame presentando:

  • Una domanda su carta da bollo da Euro 14,16 al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) attraverso l’ispettorato territoriale in base alla residenza anagrafica, corredata da: due foto formato tessera e copia di un documento di riconoscimento;
  • Versamento di Euro 0,52 su c/c. n. 11026010 intestato alla Direzione provinciale del Ministero delle Comunicazioni di Viterbo con causale: versamento canone per concessioni radioelettriche a uso privato;
  • Una marca da bollo da Euro 16 da applicare sul certificato;
  • Una busta preaffrancata per la restituzione del documento.

Razzi segnaletici

La scadenza dei razzi di segnalazione è un altro aspetto importante nello scadenzario di bordo ed è soggetta ad alcuni accorgimenti da parte del diportista, che dovrà:

  • Controllare sulla confezione la scadenza (si ricorda che essi hanno 4 anni di validità);
  • I vecchi segnali vanno restituiti al fornitore (ma non ha l’obbligo del ritiro)

Estintori di bordo e scadenze

Il numero di estintori a bordo è stabilito dal Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. 15/9/77: all’art.21 lettera P ne stabilisce il numero, a seconda del tipo di natante e della potenza massima di esercizio dei motori, mentre, per quanto attiene la capacità degli estintori stessi le caratteristiche, rimanda ai regolamenti dell’Ente Tecnico rispettivamente con l’ultimo capoverso della lettera P del citato articolo e con l’ultimo comma dell’art. 19. La normativa relativa a tutte le unità nazionali prevede la revisione annuale degli estintori di bordo. Sulle imbarcazioni da diporto, è a responsabilità dell’armatore il controllo del buon stato d’uso degli impianti e degli estintori. 

Le tabelle di deviazione

Le imbarcazioni da diporto che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa devono essere munite di bussola e delle relative tabelle delle deviazioni. Esse devono essere rifatte ogni volta che l’equilibrio magnetico di bordo viene modificato a seguito di installazione o riposizionamento delle apparecchiature elettroniche. Ad occuparsene è un compensatore, ovvero un comandante di navi mercantili iscritto in uno dei registri delle Capitanerie.

Zattera di salvataggio

Le nuove zattere seguono le istruzioni della casa produttrice per ciò che concerne la revisione. Alcune hanno revisione annuale ed avviene nelle stazioni di revisione abilitate. Fate attenzione: a bordo occorre avere le dotazioni per la navigazione che si sta effettuando e non quelle per la categoria per cui si è abilitati.

L’involucro esterno degli estintori deve essere integro ed il manometro deve indicare che è carico. In caso contrario, devono essere sottoposti a revisione presso le ditte specializzate.

Assicurazione obbligatoria

Ricordiamo che l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entrobordo o fuoribordo). Il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva la copertura assicurativa è stato soppresso. Il contrassegno non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo.

Queste erano le 10 scadenze da ricordare prima di mettersi in mare.

Sperando che l’articolo sia stato utile ti ricordiamo che al fine di non perdere mai di vista queste importanti scadenze, è sempre consigliabile creare un calendario dedicato ad esse, così da avere sempre tutto sotto controllo.

Fonte: enteitalianodiporto.it

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