La risposta numero 430 dell’Agenzia delle Entrate datata 18 settembre 2023 ha chiarito il concetto della nozione di “utilizzo” in relazione alle imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’articolo 7 sexies c. 1 lett. e bis DPR 633/72.

In modo specifico, se l’imbarcazione è armata (con equipaggio a bordo, senza tuttavia usufruire effettivamente del servizio) o staziona, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia o in un altro Paese dell’Unione Europea, sia esso in banchina o in rimessaggio a terra, ciò costituisce l’utilizzo della stessa nel territorio dell’Unione. Non si configura, invece, l’utilizzo solo nel caso in cui l’unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione.

Si rammenta che la locazione finanziaria delle imbarcazioni da diporto è rilevante dal punto di vista territoriale in Italia solo se si verificano congiuntamente i seguenti 3 presupposti:

  1. l’imbarcazione è effettivamente resa disponibile nel territorio dello Stato;
  2. la prestazione (nel caso specifico un leasing finanziario) è fornita da un soggetto passivo con stabile organizzazione in Italia;
  3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell’UE.

La locazione manca di territorialità quando, pur verificandosi i primi due presupposti, viene utilizzata in territorio extra-UE, ma solo per le settimane di “effettiva utilizzazione” in detto territorio, dimostrate con idonee prove (art. 1 c. 725 L. 160/2019 e Provvedimento AE 29 ottobre 2020 n. 341339).

Nel caso in esame, la società ha stipulato un contratto di leasing nautico della durata di 60 mesi riguardante un’imbarcazione da diporto; il luogo di ricovero abituale dell’imbarcazione è in Italia. Secondo la società, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, dovevano essere escluse, ai fini del canone di locazione finanziaria, anche le settimane in cui l’imbarcazione:

  • non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale, sia esso in banchina o in rimessaggio a terra, oppure quando è in cantiere per manutenzione, indipendentemente dal fatto che detto luogo sia nell’UE o in territorio extra-UE;
  • è armata, con equipaggio a bordo, senza tuttavia usufruire effettivamente del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari.

Come chiarito dall’AE, se l’imbarcazione è armata o staziona, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia o in un altro Paese dell’Unione Europea, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura l’utilizzo della stessa nel territorio unionale.

Fonte: Risp. AE 18 settembre 2023 n. 430

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