I cantieri italiani della nautica che eseguiranno lavori di refitting su barche extra Ue, vedranno semplificati e ridotti gli oneri e le garanzie richieste per eseguire gli stessi: questo è possibile grazie ad una nuova serie di procedure emanate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, commenta la notizia così:

“La circolare, frutto del proficuo lavoro di confronto svolto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con Confindustria, tiene conto delle esigenze di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulla cantieristica e restituisce competitività alle nostre imprese”

 

Le novità principali per i cantieri

Tra i cambiamenti principali vi è l’esenzione dalle garanzie fideiussorie e dall’imposizione Iva per le manutenzioni effettuate in regime di ammissione temporanea e la riduzione delle garanzie doganali fino al 100% per i cantieri autorizzati.

Attualmente questa agevolazione viene applicata solo in via sperimentale nel settore della Nautica da diporto.

 

L’Avviso dell’Agenzia delle Dogane

Con la circolare 20/2022, le Dogane intervengono per illustrare una serie di semplificazioni procedurali per lo svolgimento delle attività di manutenzione e refitting delle imbarcazioni da diporto non unionali. L’obiettivo è quello di ridurre gli oneri amministrativi per la cantieristica nazionale, dovuti soprattutto agli elevati importi da garantire per le lavorazioni svolte in regime di perfezionamento attivo.

Lavorazioni in ambito del refitting della nautica

La circolare dell’Agenzia delle Dogane individua le lavorazioni di manutenzione che possono essere svolte in regime di ammissione temporanea, con formalità ridotte e senza la prestazione di garanzia, e quelle che devono essere svolte in regime di perfezionamento attivo in quanto più complesse o che comportano una modifica strutturale del bene.

Per tali attività di lavorazione, oltre ad essere dettagliate le procedure operative da utilizzare, sono state introdotte notevoli riduzioni degli importi (fino ad un tetto massimo del 50% o 30% dell’importo di riferimento della garanzia ai fini Iva) da garantire per l’utilizzo del regime di perfezionamento attivo, grazie all’applicazione dei criteri soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa unionale. I cantieri italiani in possesso di autorizzazione A.E.O. per le semplificazioni doganali potranno beneficiare dell’esonero dell’importo da garantire fino ad un tetto massimo del 100%. Inoltre, sulla base dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate viene anche chiarito che le lavorazioni svolte in ammissione temporanea, così come quelle in regime di perfezionamento attivo, possono usufruire della non imponibilità IVA.

Come si evince quindi i vantaggi non sono pochi, e finalmente questa circolare accoglie una sentita esigenza nel mondo del diporto.

Fonte: enteitalianodiporto.it

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