Se hai avuto modo di acquistare o vendere una barca durante la tua vita, sicuramente saprai l’importanza di essere seguito nel migliore dei modi durante la trattativa da un Mediatore Marittimo, un professionista del settore che garantisce la massima sicurezza all’operazione.

Quali sono i suoi punti di forza?

Un contratto studiato nei minimi dettagli che non lascia spazio a libere interpretazioni ed un conto deposito clienti riservato esclusivamente alle transazioni di denaro relative alla barca che garantisce entrambe le parti in caso di inadempienze sono solo alcune delle garanzie che solamente un mediatore marittimo che opera regolarmente può offrire.

Una persona che si relaziona solamente con altri mediatori, presenta al meglio le barche in vendita e scova anche il più piccolo difetto prima dell’acquisto, facendoti trarre il maggior profitto nel minor tempo dall’operazione di compravendita nautica.

Ovviamente il mediatore opera in condizione di assoluta imparzialità e terzietà e promuove una trattativa tra le parti durante le fasi di acquisto, vendita e noleggio di un’unità da diporto. In particolare il suo ruolo consiste nel far incontrare domanda e offerta e suggerire delle trattative per la compravendita.

Ti ricordiamo una cosa di importanza fondamentale: assicurati sempre di avere a che fare con un mediatore regolarmente abilitato alla professione, verificando sempre se la società è registrata in camera di commercio come società di mediazione marittima. Purtroppo sono sempre di più gli abusivi che praticano spacciandosi come mediatori ma, non avendo i requisiti e le competenze, sono iscritti in camera di commercio solamente come rappresentanti, agenti o hanno semplicemente una partita iva come consulenti generici. Queste figure non sono legalmente abilitate a svolgere la professione di mediatori, operando quindi in maniera abusiva, con tutti i rischi che ne conseguono per le parti coinvolte.

Detto questo, se già prima la figura del mediatore ricopriva un ruolo chiave, a partire dal 6 agosto 2021 tutto è cambiato, diventando ancora più rilevante.

In tale data è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 6 agosto 2021, n. 151, “Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto”.

Tale decreto entrerà ufficialmente in vigore il 4 gennaio 2022 e comporterà requisiti ancora più stringenti per poter essere riconosciuti legalmente come “mediatore del diporto”. Per esercitare la professione bisognerà sostenere corsi teorico-pratici di almeno 90 ore e passare una prova scritta ed una orale. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato un voto di almeno sette decimi nella prova scritta. L’esame è superato dai candidati che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

Per i più curiosi riportiamo qui gli argomenti sui quali vertono le 2 prove che compongono l’esame:

  1. norme che regolano la mediazione in generale e quella da diporto in particolare, dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
  2. nozioni teorico-pratiche relative ai contratti-tipo  in  uso quali i contratti di compravendita, di locazione, anche  finanziaria, e di noleggio di unità da diporto;
  3. nozioni relative all’immissione in commercio delle imbarcazioni da diporto;
  4. conoscenza delle caratteristiche e dell’andamento del  mercato della nautica da diporto;
  5. cenni sui principali registri internazionali e sugli aspetti doganali delle unità provenienti da detti registri;
  6. conoscenza delle principali  disposizioni del codice della navigazione e del codice della nautica da diporto, in materia di regime amministrativo delle unità da diporto, di costruzione, immissione in commercio, di proprietà, di privilegi e di ipoteche, persone trasportabili ed equipaggi;
  7. nozioni sulle assicurazioni e sulla responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto;
  8. conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché delle funzioni che svolgono i vari  ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale;
  9. conoscenza della geografia politica ed economica;
  10. conoscenza pratica della lingua inglese e, in particolare, dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

Ecco che quindi diventa ancora più grande il divario tra chi si improvvisa lavorando in maniera abusiva e chi invece è regolarmente abilitato alla professione ed opera nel settore da decenni, come noi ed i nostri stimati colleghi con i quali collaboriamo, garantendoti il successo durante le operazioni di mediazione marittima nella più totale sicurezza.

Se vuoi saperne di più circa la figura del Mediatore del Diporto o hai piacere di essere seguito da una figura professionale ed esperta che ti garantisca tutta la sicurezza necessaria durante la compravendita della tua barca, contattaci all’indirizzo info@seadreams.it.

Fonte: www.gazzettaufficiale.it

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